1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:
«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.
Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».